Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007 (*).
 
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica
Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi per contrastare gli episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

emana

il seguente decreto-legge:
 
Articolo 9.
(Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio).
Articolo 9.
(Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio).
        1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.         1. Identico.
        2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate.         2. Identico.
        3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.         3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40.000 a 200.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.